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Raccomandazioni – CSR dall’inglese Country Specific Recommendations (Programmazione 2014-2020)

Le Raccomandazioni ai sensi dell’articolo 121 par. 2 del TFUE sono quelle che il Consiglio dell’unione Europea adotta per definire gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell’Unione. Le Raccomandazioni ai sensi dell’articolo 148 par. 4 del TFUE sono invece quelle che il Consiglio dell’Unione Europea può rivolgere agli Stati membri, se lo considera opportuno sulla base dell’esame delle relazioni annuali sull’attuazione delle politiche in materia di occupazione che gli Stati membri trasmettono alla Commissione. Entrambe le raccomandazioni si inscrivono nell’ambito del semestre europeo e seguono la presentazione da parte degli Stati membri dei Programmi Nazionali di Riforma; esse riguardano “sfide strutturali che possono essere affrontate mediante investimenti pluriennali che ricadono direttamente nell’ambito di applicazione dei Fondi SIE”.
Fonte: artt. 121 e 148 del Trattato sul Funzionamento dell’UE; articolo 2 punto 35 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE


RAE – Rapporto Annuale d’Esecuzione

Il Rapporto Annuale d’Esecuzione offre un quadro informativo sullo stato d’attuazione del Programma Operativo, ed effettua il bilancio dell’anno, evidenziando i risultati più significativi della sua esecuzione. Il RAE va inteso dunque sia come strumento di monitoraggio per i soggetti istituzionali deputati al controllo del Programma (Commissione Europea, Ministeri, ecc..), sia come veicolo per informare i cittadini.


Regime de minimis

Indica se l’aiuto è stato concesso ad un’impresa attraverso un intervento attuato in base al regime “de minimis” di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006.


Regolamento

Atto giuridico comunitario destinato a tutti i soggetti dell’ordinamento comunitario (Stati membri, persone fisiche e giuridiche). Può essere emanato dal Parlamento Europeo, congiuntamente con il Consiglio, dal Consiglio o dalla Commissione. Il Regolamento ha portata generale ed è obbligatorio in ogni sua parte e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri per effetto della sua pubblicazione sulla GUCE serie L.


Relazione di controllo e parere di audit (Programmazione 2014-2020)

La relazione di controllo è il documento predisposto dall’autorità di audit a seguito dello svolgimento delle proprie attività che “evidenzia le principali risultanze delle attività di audit svolte, sul corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo del Programma operativo e su un campione adeguato di operazioni sulla base delle spese dichiarate, comprese le carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo e le azioni correttive proposte e attuate”.
Il parere di audit “accerta se i conti forniscono un quadro fedele, se le spese [..] sono legali e regolari e se i sistemi di controllo istituiti funzionano correttamente.” Conferma “le asserzioni contenute nella dichiarazione di gestione”.
Fonti: art. 59 del Regolamento (UE, EURATOM) 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione; Art. 127 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE.


Relazioni di attuazione (Programmazione 2014-2020)

“Le Relazioni di attuazione sono report che annualmente lo Stato membro/autorità di gestione trasmette alla Commissione europea a partire dal 2016 fino al 2023 compreso” con finalità di monitoraggio dell’esecuzione del Programma operativo. “Esse contengono informazioni chiave sull’attuazione del Programma, nel precedente esercizio finanziario, e delle sue priorità con riferimento ai dati finanziari, agli indicatori comuni e specifici per Programma […], nonché, a partire dalla relazione di attuazione annuale da presentare nel 2017, ai target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione”. La Relazione di attuazione sostituisce il Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE) dei periodi di programmazione precedenti.
Fonte: art. 50 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE.


Rendicontazione

Presentazione del consuntivo delle spese effettivamente sostenute da parte dell’ente attuatore del Progetto, nell’ambito dei finanziamenti comunitari, al fine di richiederne il riconoscimento.


Riserva di efficacia dell’attuazione (Programmazione 2014-2020)

La riserva di efficacia dell’attuazione è una somma di risorse, pari al 6 % dei fondi SIE(corrisponde a una quota tra il 5 % e il 7 % della dotazione di ogni Asse di un Programma, tranne l’assistenza tecnica e programmi dedicati agli strumenti finanziari), che viene accantonata ed “è destinata soltanto a Programmi e Assi prioritari che hanno conseguito i propri target intermedi”, individuati nell’ambito del performance framework.
Alla verifica sul conseguimento dei target intermedi dei Programmi a livello degli Assi prioritari, sulla base delle informazioni e delle valutazioni fornite nella Relazione Annuale sullo stato di Attuazione nel 2019, può seguire sia l’assegnazione della riserva di efficacia dell’attuazione, sia, nel caso di grave carenza, la sospensione dei pagamenti. Se gli assi prioritari hanno conseguito i propri target intermedi, l’importo della riserva di efficacia dell’attuazione prevista per gli Assi prioritari è ritenuta definitivamente assegnata al Programma sulla base di una decisione della Commissione.
Fonte: artt. 20, 21, 22 e 96 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE.